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PAGINA ARCHIVIO dal 14.11.2022 – Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Dal 14.11.2022 2022 l’Istituto Comprensivo di UTA ha attivato una NUOVA SEZIONE di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE consultabile al seguente link:
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC26236
Questa pagina viene mantenuta attiva in qualità di ARCHIVIO per consentire la verifica della pubblicazioni avvenute antecedentemente al 14.11.2022.
Si rimanda quindi alla nuova sezione
Sotto-sezione di 2° livello: Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Art. 47 D. Lgs. n. 33/2013 – Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14 (ndr. D. Lgs. n. 33/2013), concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento é pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2 (ndr. D. Lgs. n. 33/2013), dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.