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PAGINA ARCHIVIO dal 14.11.2022 – Titolari di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice
Dal 14.11.2022 2022 l’Istituto Comprensivo di UTA ha attivato una NUOVA SEZIONE di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE consultabile al seguente link:
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC26236
Questa pagina viene mantenuta attiva in qualità di ARCHIVIO per consentire la verifica della pubblicazioni avvenute antecedentemente al 14.11.2022.
Si rimanda quindi alla nuova sezione
Sotto-sezione di 2° livello: Titolari di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice
Voce non prevista nella scuola, non esistono “incarichi” ma “ruoli dirigenziali”, vedasi Dirigente Scolastico
Art. 15, c. 1-2
Art. 15 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.