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PAGINA ARCHIVIO dal 14.11.2022 – Amministratori ed esperti
Dal 14.11.2022 2022 l’Istituto Comprensivo di UTA ha attivato una NUOVA SEZIONE di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE consultabile al seguente link:
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC26236
Questa pagina viene mantenuta attiva in qualità di ARCHIVIO per consentire la verifica della pubblicazioni avvenute antecedentemente al 14.11.2022.
Si rimanda quindi alla nuova sezione
Sotto-sezione di 2° livello: Amministratori ed esperti
Sezione in accordo con quanto previsto dall’art. 15-ter, commi 1, 2 e 3, del Decreto legislativo n. 33/2013.
Nella pagina Albo pretorio sono visibili tutti gli atti (atti in corso e atti scaduti).
Art. 15-ter. Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi
(articolo introdotto dall’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)
1. L’albo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un’area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell’albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell’autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell’albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all’articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell’albo.
2. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all’articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all’articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l’esecuzione del concordato, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse.